Un testo unico atteso da anni: fissati i contenuti minimi, le durate obbligatorie e le modalità di erogazione per tutti i corsi di salute e sicurezza sul lavoro. Addio alla frammentazione normativa.
Formazione in materia di salute e sicurezza
Dopo anni di attese e rinvii, la Conferenza Stato-Regioni ha finalmente approvato l’Accordo sulla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, un testo di portata storica che riscrive completamente le regole per la formazione obbligatoria prevista dal Decreto Legislativo 81/2008. Il documento, approvato all’unanimità, sancisce un nuovo standard nazionale in termini di durata, contenuti e modalità formative. Una risposta concreta e attesa a lungo da imprese, enti di formazione e lavoratori, che si sono trovati per oltre un decennio a navigare tra norme frammentate e accordi parziali. SCARICA QUI IL TESTO INTEGRALE
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Unificato il quadro normativo: abrogati tutti gli Accordi precedenti
Con questo provvedimento viene di fatto archiviata la stagione della frammentazione. L’Accordo del 17 aprile 2025 sostituisce integralmente i precedenti atti della Conferenza Stato-Regioni:
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l’Accordo del 21 dicembre 2011 (formazione lavoratori, dirigenti, preposti),
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l’Accordo del 22 febbraio 2012 (attrezzature di lavoro),
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l’Accordo del 7 luglio 2016 (criteri dei formatori),
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e perfino l’Allegato XIV del D.Lgs. 81/2008 (RSPP e ASPP).
Tutte le regole sulla formazione in materia di sicurezza vengono ora raccolte in un testo unico, chiaro e aggiornato alle evoluzioni del mondo del lavoro.
Durate certe, contenuti minimi e aggiornamento obbligatorio
Il nuovo Accordo stabilisce con precisione:
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le ore obbligatorie per ciascun corso,
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i contenuti minimi da trattare,
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le scadenze degli aggiornamenti periodici.
Un esempio? Per i lavoratori, la formazione sarà articolata in:
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4 ore di formazione generale,
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da 4 a 12 ore di formazione specifica, in base alla classe di rischio dell’azienda.
Per i preposti, si prevedono 8 ore aggiuntive, da aggiornare ogni 2 anni. I datori di lavoro che assumono il ruolo di RSPP dovranno invece completare corsi tra le 16 e le 48 ore, a seconda della categoria di rischio.
Digitale sì, ma con regole chiare
Tra le novità più attese, l’apertura al digitale. L’Accordo ammette l’utilizzo della videoconferenza sincrona per i moduli teorici e dell’e-learning per alcune parti della formazione, ma con precisi requisiti:
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piattaforme tracciabili,
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presenza attiva dei partecipanti,
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docenti qualificati.
Restano invece obbligatoriamente in presenza i moduli pratici e quelli destinati a figure come i preposti o gli operatori di attrezzature pericolose.
Chi può erogare la formazione? Ecco i soggetti autorizzati
L’Accordo introduce anche un nuovo sistema di controllo e responsabilità sui soggetti formatori. Possono organizzare corsi solo:
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le Regioni e Province autonome, direttamente o tramite enti accreditati;
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l’INAIL;
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le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, anche tramite organismi paritetici e enti bilaterali;
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gli enti accreditati ai sensi del D.Lgs. 13/2013;
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le scuole, le università, gli istituti di ricerca;
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le aziende, ma esclusivamente per i propri dipendenti e con formatori interni abilitati.
Per tutti, obbligo di docenti qualificati, prove di verifica dell’apprendimento e registrazione puntuale delle attività formative.
Un anno di transizione, poi il nuovo sistema sarà obbligatorio
L’Accordo entrerà in vigore con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Per evitare blocchi nel sistema, è previsto un periodo transitorio di 12 mesi. Durante questo tempo, sarà possibile completare i corsi avviati secondo le vecchie regole, ma dal 2026 tutto dovrà conformarsi al nuovo impianto.
Un cambio di paradigma atteso e necessario
«Si tratta di un Accordo atteso da anni – dichiarano fonti del Ministero del Lavoro – che mette ordine e dà certezze a imprese, enti e lavoratori. La formazione non è solo un obbligo, ma una leva strategica per ridurre infortuni e migliorare la cultura della sicurezza in Italia».
In un Paese che registra ancora ogni anno oltre 1.000 morti sul lavoro, si tratta di una svolta di sistema, che potrà produrre effetti concreti solo se accompagnata da controlli rigorosi, informazione capillare e un forte impegno da parte di tutti gli attori coinvolti.
Focus finale: cosa cambia per aziende ed enti di formazione
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Le aziende dovranno verificare l’adeguatezza dei propri percorsi formativi.
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Gli enti formativi avranno l’onere di aggiornare i propri cataloghi e garantire docenti con qualifiche idonee.
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I lavoratori avranno diritto a una formazione più aggiornata, coerente e uniforme su tutto il territorio nazionale.
Il nuovo Accordo non è solo un atto formale, ma un nuovo patto educativo nazionale sul tema più importante di tutti: la tutela della vita e della salute sul lavoro.