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Percorsi abilitanti 60 CFU: i decreti del Ministero dell’Università

Scritto da Joseph Zambito
Pubblicato il Decreto ministeriale che detta disposizioni concernenti l’avvio dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale e di abilitazione dei docenti di posto comune, compresi gli insegnanti tecnico- pratici, delle scuole secondarie di primo e secondo grado per l’anno accademico 2023/2024, nonché l’autorizzazione dei posti per i percorsi accreditati presso ciascuna istituzione universitaria o accademica capofila.

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Offerta formativa

L’offerta formativa delle Università sarà articolata come segue

  • percorso universitario o accademico abilitante di formazione iniziale di 60 CFU/CFA ai sensi dell’art.2-bis del decreto legislativo n. 59 del 2017 e all’art. 7, comma 2 del DPCM 4 agosto 2023;
  • percorso universitario o accademico abilitante di formazione iniziale di 30 CFU/CFA ai sensi dell’art. 2-ter, comma 4-bis e dell’art. 13, comma 2, del decreto legislativo n. 59 del 2017 e dell’art. 7, comma 6, del DPCM 4 agosto 2023;
  • percorso universitario o accademico di formazione iniziale di 30 CFU/CFA ai sensi dell’art. 18-bis, comma 3, primo periodo del decreto legislativo n. 59 del 2017 e dell’art. 14, comma 2, del DPCM 4 agosto 2023;
  • percorso universitario o accademico abilitante di formazione iniziale di 30 CFU/CFA ai sensi dell’art.18-bis, comma 3, secondo periodo del decreto legislativo n. 59 del 2017 e dell’art. 14, comma 3, del DPCM 4 agosto 2023;
  • percorso universitario o accademico abilitante di formazione iniziale di 36 CFU/CFA ai sensi dell’art. 18-bis, comma 4, del decreto legislativo n. 59 del 2017 e dell’art. 14, comma 4, del DPCM 4 agosto 2023.

Svolgimento dei percorsi di formazione iniziale

I percorsi di formazione iniziale di cui al presente decreto sono svolti con le modalità di cui all’articolo 2-bis, comma l, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. Ai sensi dell’articolo 18-bis, comma 6-bis, del predetto decreto, per l’anno accademico 2023/2024 i percorsi universitari e accademici di formazione iniziale possono essere svolti, a esclusione delle attività di tirocinio e di laboratorio, con modalità telematiche, comunque sincrone, anche in deroga al limite previsto dal citato articolo 2-bis, comma 1, secondo periodo, e in ogni caso in misura non superiore al 50 per cento del totale. Restano fermi i requisiti di accreditamento dei percorsi individuati dal DPCM 4 agosto 2023.
Per l’accesso alla prova finale è necessaria una percentuale minima di presenza alle attività formative pari al 70 per cento per ogni attività formativa.

Attività di tirocinio

Per l’acquisizione di ogni CFU o CFA di tirocinio è previsto un impegno in presenza nei gruppi-classe pari a dodici ore.

LEGGI IL DECRETO E GLI ALLEGATI PER RIMANERE AGGIORNATO

Decreto-Ministeriale-n.-621-del-22-04-2024

Decreto-Ministeriale-n.-621-del-22-04-2024-All.-A-Decreto-autorizzazione-
Decreto-Ministeriale-n.-621-del-22-04-2024-All.-B-Decreto-autorizzazione
Decreto-Ministeriale-n.-620-del-22-04-2024
Decreto-Ministeriale-n.-620-All.-A

 

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Joseph Zambito

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