Scuola

SCUOLA, 24CFU NECESSARI PER INSEGNARE

Scritto da Joseph Zambito

La Legge 79/2022 di conversione del DL 36 è in Gazzetta Ufficiale. Le procedure di reclutamento e formazione docenti seguiranno nuovi percorsi, alcuni dei quali saranno solo transitori, validi fino al 31 dicembre 2024.

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Tra queste disposizioni transitorie, quelle relative ai 24 Cfu.

Infatti, per permettere a quegli aspiranti docenti che hanno già speso tempo e denaro sui crediti relativi alle discipline didattico-pedagogiche, di beneficiare dei 24 Cfu acquisiti o in via di acquisizione, fino al 31 dicembre 2024 queste persone sono ammesse a partecipare al concorso (purché tali crediti siano stati acquisiti entro il 31 ottobre 2022 e fermo restando il conseguimento di almeno 10 CFU/CFA di tirocinio diretto, come stabilito dall’articolo 2-bis comma 4).

Disposizioni transitorie

Fino al 31 dicembre 2024, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, sono comunque ammessi a partecipare al concorso per i posti comuni di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado e per i posti di insegnante tecnico-pratico coloro che abbiano conseguito almeno 30 CFU/CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, a condizione che parte dei CFU/CFA siano di tirocinio diretto.

Fino al 31 dicembre 2024 ai percorsi di specializzazione sul sostegno accedono, nei limiti della riserva di posti stabilita con decreto del Ministero dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell’istruzione, coloro che abbiano prestato almeno tre anni di servizio negli ultimi cinque su posto di sostegno nelle scuole del sistema nazionale di istruzione, ivi compresi le scuole paritarie e i percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni, e che siano in possesso dell’abilitazione all’insegnamento e del titolo di studio valido per l’insegnamento.

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Il d.lgs. 59/17 semplifica il sistema di formazione iniziale e di accesso ai ruoli di docente. Ai sensi dell’articolo 5 dello stesso decreto, il d.m. 616 del 10 agosto 2017 ha stabilito i settori disciplinari, gli obiettivi formativi e le modalità organizzative. L’attività didattica è erogata soltanto in modalità online attraverso la piattaforma dell’Università eCampus. La frequenza alle attività del Corso è obbligatoria e sarà ottenuta mediante tracciamento in piattaforma per le attività online nel rispetto delle norme relative al trattamento dei dati personali (D.lgs. 196/2003 e s.m.i.).

 

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Joseph Zambito

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