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Bando personale ATA, errore sulla Tabella di valutazione dei titoli ?

Scritto da Joseph Zambito
Personale ATA –  Decreto (clicca qui per scarica il bando)

Col decreto ministeriale del 21 maggio, firmato dal ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, è stato pubblicato il Bando che consente di presentare, dal 28 maggio fino al 28 giugno, le domande per l’inserimento/aggiornamento nelle graduatorie di terza fascia ATA.  

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I profili professionali ATA

Con tale decreto, come in passato (clicca qui  per il bando 2021-2024), nelle istituzioni scolastiche è istituito l’organico concernente i profili professionali di assistente amministrativo, assistente tecnico, cuoco, infermiere, guardarobiere, operatore dei servizi agrari, collaboratore scolastico, operatore scolastico , rispettivamente, per le graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia.

Tabella di valutazione dei titoli (Allegato A)

Le nuove graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia sostituiscono integralmente quelle vigenti nel triennio scolastico precedente e hanno validità per il triennio scolastico 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027. Gli aspiranti sono inseriti nelle graduatorie di terza fascia, con riferimento al profilo professionale richiesto, secondo il punteggio complessivo decrescente calcolato in base all’annessa tabella di valutazione dei titoli (Allegato A), con l’indicazione delle eventuali preferenze, nonché dei titoli di accesso ai laboratori per gli assistenti tecnici.

Da una analisi della Tabella di valutazione dei titoli relativo al profilo di Collaboratore scolastico (Allegato A/5) e al profilo  di Operatore scolastico (Allegato A/6), pare emerga un paradossale errore con riferimento ai titolo culturali, e più specificatamente analizzando quanto segue:

  • 2) Qualifiche ottenute al termine di corsi socio-assistenziali, socio-sanitari e qualifiche di operatore assistenza educativa ai disabili rilasciati dalle Regioni. Le qualifiche rilasciate dal 2012 in poi devono essere quelle dell’IeFP , di competenza regionale, ma con valore nazionale. Restano salve tutte le qualifiche rilasciate prima del 2012 anche dalle Regioni.

Sembrerebbe che il Ministero dell’Istruzione e del Merito riconosca solo le qualifiche rilasciate nell’ambito dei Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) ma forse si allude a delle qualifiche che non possono essere rilasciate poichè gli indirizzi riferiti ai corsi socio-assistenziali, socio-sanitari e qualifiche di operatore assistenza educativa non sono attivabili dalle IeFP (vedi l’Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27/07/2011, recepito con decreto interministeriale MIUR-MLPS in data 11 novembre 2011, integrato con l’Accordo Conferenza Stato – Regioni del 19/01/2012 recepito con Decreto Interministeriale MIUR-MLPS del 23 aprile 2012).

Indirizzi di qualifiche IeFPnon esistono quelle riferite al socio-assistenziali, socio-sanitari

Qui trovi le informazioni sulla scuola secondaria di secondo grado e sull’IeFP

Da questo elenco di profili non si evince nessuna qualifiche ottenibile utile per quanto richiesto dalla tabella di valutazione e relativa ai corsi socio-assistenziali, socio-sanitari e qualifiche di operatore assistenza educativa ai disabili, per cui per il profilo di Collaboratore scolastico e di Operatore scolastico come si fa ad attribuire il punteggio (punti 1) ?

Tra l’altro, per il profilo di Operatore Scolastico, non esiste ancora un Organico scolastico.

Le qualifiche IeFP rilasciate dal 2012

Ma il paradosso è anche un altro: pare che vengano riconosciute (e non si sa come) le qualifiche IeFP rilasciate dal 2012 in poi mentre nei precedenti bandi di inserimenti e/o aggiornamento delle graduatorie ATA, correttamente venivano considerati validi per esempio i corsi di qualifica di Operatore Socio assistenziale, rilasciate dalle regioni, con una evidente discriminazione tra chi, per esempio, ha conseguito un corso OSA (Operatore socio assistenziale) nell’anno 2011 o nell’anno 2013. Stesso corso, stessa qualifica professionale, (stessa regione) ma in anni diversi, rispettivamente nel primo caso viene riconosciuto mentre nel secondo caso no.

Altra discriminazione di trattamento: nel corso del bando di inserimento e/o aggiornamento delle graduatorie ATA 2021-2024 avevo inserito, tra i titoli culturali, la qualifica di OSA (Operatore socio assistenziale) e grazie a tale punteggio (1 punto) avevo prestato servizio, oggi invece un aspirante collaboratore o operatore scolastico non potrà inserire questo titolo.

Si tratta di un abbaglio, di un strafalcione normativo, di un equivoco o malinteso, di una svista di copia ed incolla o di un’assurdità tipica italiana ?

Speriamo che in sindacati di settore possano evidenziare immediatamente al Ministero questa cantonata e si possa rimediare con un celere chiarimento.

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Joseph Zambito

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