Scuola

I CFU e i CFA possono essere conseguiti anche tramite i Master

Scritto da Joseph Zambito

Gli esami, i CFU e i CFA richiesti dal D.I. 221/2023 e dal D.I. 255/2023 possono essere conseguiti anche tramite i corsi post-lauream

L’ art.3 comma 1″Requisiti di accesso” del decreto 22 dicembre 2023 – Revisione e aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado- afferma che: gli esami, i CFU e i CFA richiesti dal presente decreto possono essere conseguiti tramite corsi di laurea (di previgente ordinamento, di primo livello, specialistica, magistrale, magistrale a ciclo unico) o di diploma accademico (di previgente ordinamento, di I livello, di II livello) e tramite corsi singoli universitari o accademici. Non sono computabili i CFU e CFA conseguiti tramite la tesi di laurea o di diploma accademico.

Questo ha generato una certa confusione poiché suscitava incertezze riguardo ai percorsi dei Master per debiti formativi che permettono di acquisire tutti i CFU mancanti, consentendoti di adeguarti ai requisiti richiesti dalle classi di concorso a cui aspiri.

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Con la nota 3  il MIM ha voluto così chiarire:

Gli esami, i CFU e i CFA richiesti dal D.I. 221/2023 e dal D.I. 255/2023 possono essere conseguiti anche tramite i corsi post-lauream“,

abbiamo quindi la certezza che il conseguimento dei Master per debiti formativi per il completamento della classe di concorso corrisponde alle nuove richieste, poichè il master è un raggruppamento di esami singoli che ti consente di colmare i tuoi debiti formativi e accedere alle tue classi di concorso per l’insegnamento per inserirti nelle graduatorie GPS del personale docente, partecipare ai concorsi docenti e iscriverti al corso TFA sostegno.

Titoli di accesso

I titoli di accesso all’insegnamento costituiscono il requisito base per accedere all’insegnamento nella scuola italiana. Per la scuola secondaria di primo e secondo grado i titoli di accesso all’insegnamento permettono l’iscrizione nella terza fascia delle graduatorie d’istituto.

SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA
  • Laurea in Scienze della formazione primaria (titolo abilitante all’insegnamento –  art. 6, Legge 169/2008) (titolo abilitante all’insegnamento);
  • Diploma Magistrale o Diploma di Liceo Socio-Psico-Pedagogico o Diploma sperimentale a indirizzo linguistico conseguito entro l’anno scolastico 2001-2002 (DM 10 marzo 1997) (titolo abilitante all’insegnamento).
SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO
  • Laurea di Vecchio Ordinamento, Laurea Specialistica o Magistrale di Nuovo Ordinamento, Diploma accademico di II livello, Diploma di Conservatorio o di Accademia di Belle Arti Vecchio Ordinamento DPR 19/2016 e DM 259/2017 ;
  • Diploma di scuola superiore (per gli insegnamenti tecnico-pratici) DPR 19/2016 e DM 259/2017 .
PERSONALE EDUCATIVO (per Convitti ed Educandati)
  • Laurea in Scienze della formazione primaria a ciclo unico quinquennale
  • Laurea in Scienze della formazione primaria per l’indirizzo di scuola primaria (legge 19/11/90, n. 341 , art.3, comma 2)
  • Laurea triennale in Scienze dell’educazione L-19
  • Laurea in Scienze pedagogiche
  • Laurea Vecchio ordinamento in Scienze dell’educazione, LS/65 e LM/57
  • Diploma Magistrale o Diploma di Liceo Socio-Psico-Pedagogico conseguito entro l’anno scolastico 2001-2002

NOTE:

  1. In base all’art.5 del DM 259/2017 sono fatti salvi, ai fini dell’accesso alle classi di concorso, i requisiti previsti dalla precedente normativa (DD.MM. n. 39 del 30 gennaio 1998n. 22 del 9 febbraio 2005) se conseguiti entro la data del 23 febbraio 2016 per il DPR19/2016 e del 9 maggio 2017 per il DM 259/2017.
  2. Gli esami e i CFU richiesti, per integrare i requisiti di accesso alle classi di concorso, possono essere conseguiti tramite corsi di laurea (di primo livello, magistrale, specialistica o di vecchio ordinamento) e tramite singoli insegnamenti universitari. Non sono computabili i CFU conseguiti tramite la tesi di laurea.
  3. Gli esami, i CFU e i CFA richiesti dal D.I. 221/2023 e dal D.I. 255/2023 possono essere conseguiti anche tramite i corsi post-lauream.
  4. I laureati di Vecchio Ordinamento, che devono integrare il loro piano di studi, dovranno sostenere per ciascuna annualità richiesta esami di nuovo ordinamento da 12 CFU,  con stessa o simile denominazione e nei corrispondenti SSD-Settori Scientifico Disciplinari previsti per le lauree di Nuovo ordinamento (SSD – Settori Scientifico Disciplinari).
  5. Nelle note della Tab. A relative alle lauree di Nuovo ordinamento viene indicato prima il numero totale di CFU da conseguire  e tutti i SSD utili all’accesso, poi il requisito minimo di CFU per ciascun SSD o gruppo di SSD. Nel caso in cui sia previsto un  requisito minimo di CFU per un gruppo di SSD (separati da virgola, “e”, “o”) è possibile qualunque ripartizione fra tutti i SSD elencati nel gruppo purché la somma complessiva dei crediti non sia inferiore al totale. Tali crediti possono quindi essere conseguiti, senza limitazioni o vincoli numerici, in uno solo dei settori o parte nell’uno e parte nell’altro.

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Joseph Zambito

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