Concorsi

Guardia di finanza: concorso per 1175 allievi marescialli

Scritto da Joseph Zambito
Attivo il bando di concorso, per titoli ed esami, per l’ammissione di N. 1175 allievi marescialli al 94° corso presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza per l anno accademico 2022-2023. Scadenza termini di partecipazione 21 Marzo 2022.

POSTI

n. 1.133 sono destinati al contingente ordinario di cui

  • n. 14 sono riservati ai candidati in possesso dell’attestato di cui all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, riferito al diploma d’istruzione secondaria di secondo grado o superiore
  • n. 8 sono riservati al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado se unici superstiti, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio

n. 42 sono destinati al contingente di mare di cui

  • n. 7 per la specializzazione “nocchiere abilitato al comando” (NAC)
  • n. 35 per la specializzazione “tecnico di macchine” (TDM)
REQUISITI PER L’AMMISSIONE AL CONCORSO

Possono partecipare gli appartenenti al ruolo sovrintendenti e al ruolo appuntati e finanzieri, gli allievi finanzieri nonché gli ufficiali di complemento o in ferma prefissata che abbiano completato diciotto mesi di servizio, del Corpo della guardia di finanza che

  • alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di cui all’articolo 3, comma 1, non abbiano superato il giorno del compimento del trentacinquesimo anno di età
  •  non abbiano demeritato durante il servizio prestato
  • se in servizio permanente, non siano stati dichiarati non idonei
  • all’avanzamento al grado superiore, ovvero se dichiarati non idonei al grado
  • superiore, abbiano successivamente conseguito un giudizio di idoneità e siano trascorsi almeno due anni dalla dichiarazione di non idoneità
  • non risultino imputati o condannati ovvero non abbiano ottenuto l’applicazione della pena ai sensi dell’articolo 444 c.p.p. per delitti non colposi, né siano o siano stati sottoposti a misure di prevenzione
  • non siano sottoposti a un procedimento disciplinare di corpo da cui possa derivare l’irrogazione di una sanzione più grave della consegna, a un procedimento disciplinare di stato o a un procedimento disciplinare ai sensi dell’articolo 17 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271)
  • non siano sospesi dal servizio o dall’impiego ovvero in aspettativa
  • non siano già stati rinviati, d’autorità, dal corso allievi marescialli, ovvero da corsi equipollenti, della Guardia di finanza

Possono, altresì, partecipare i cittadini italiani, anche se già alle armi, che

  • abbiano compiuto il 17° anno di età e non superato il giorno di compimento del 26° anno di età
  • abbiano, se minorenni alla data di presentazione della domanda, il consenso dei genitori o del genitore esercente in via esclusiva la potestà o del tutore per contrarre l’arruolamento volontario nella Guardia di finanza
  • godano dei diritti civili e politici non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego presso una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze delle
    pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare ovvero prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate e di polizia, a eccezione, per il contingente ordinario, dei proscioglimenti per inattitudine al volo o alla vita di bordo e, per il contingente di mare, dei proscioglimenti per inattitudine al volo
  • non siano stati ammessi a prestare il servizio civile nazionale quali obiettori di coscienza non siano stati dimessi, per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di formazione delle Forze armate e di polizia
  • alla data dell’effettivo incorporamento, non siano imputati, non siano stati condannati né abbiano ottenuto l’applicazione della pena ai sensi dell’articolo 444 c.p.p. per delitti non colposi, né siano o siano stati sottoposti a misure di prevenzione
  • non si trovino, alla data dell’effettivo incorporamento, in situazioni comunque incompatibili con l’acquisizione o la conservazione dello stato di ispettore della Guardia di finanza
  • siano in possesso dei requisiti di cui all’articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53
  • non siano già stati rinviati, d’autorità, dal corso allievi marescialli, ovvero da corsi equipollenti, della Guardia di finanza

Ulteriori specifiche sono indicate nel bando di concorso.

PROVE CONCORSUALI
  1. prova scritta di preselezione, consistente in questionario a risposta multipla di cultura generale
  2. prova scritta di cultura generale
  3. prova di efficienza fisica
  4. accertamento dell’idoneità psico-fisica
  5. accertamento dell’idoneità attitudinale
  6. prova orale
  7. prova facoltativa di conoscenza di una lingua straniera
  8. valutazione dei titoli

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Joseph Zambito

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