Tirocini per stranieri in Sicilia
Dal 1° giugno 2026 la Regione Siciliana applica nuove regole per i tirocini formativi rivolti a cittadini stranieri residenti all’estero. Il Decreto del Dirigente Generale n. 2158/2026, firmato il 29 maggio 2026 dal Dipartimento regionale del Lavoro, riscrive la procedura per il rilascio del visto endoprocedimentale ai progetti di tirocinio e aggiorna l’intera modulistica. Per enti di formazione, agenzie per il lavoro e aziende ospitanti cambiano adempimenti, tempistiche e requisiti di accesso.
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Che cos’è il visto endoprocedimentale ai tirocini
Il tirocinio per cittadini non comunitari residenti all’estero non è un comune percorso formativo: è uno strumento di ingresso regolare in Italia, disciplinato dall’art. 27, comma 1, lettera f) del Testo Unico sull’immigrazione (D.Lgs. 286/1998) e dall’art. 40 del DPR 394/1999. Il visto regionale al progetto formativo, apposto dal Centro per l’Impiego competente, è il passaggio che consente alla persona straniera di richiedere poi il visto di ingresso alla Rappresentanza diplomatico-consolare del proprio Paese.
Il DDG 2158/2026 si colloca nel quadro delle Linee guida nazionali del 2014 e del 2017, recepite dalla Sicilia con le delibere di Giunta n. 292 e n. 293 del 2017, e tiene conto delle modifiche introdotte dal Decreto Legge 20/2023, che ha reso possibile la conversione del permesso per studio e formazione in permesso per motivi di lavoro al di fuori delle quote. È questo il motivo per cui la Regione ha deciso di rafforzare la qualità e i controlli su uno strumento destinato ad assumere un peso crescente.
Le tre novità principali
La prima novità riguarda la conoscenza della lingua italiana. Diventa prerequisito per il rilascio del visto l’attestazione di un livello almeno A1, acquisita frequentando un corso all’estero. Senza questo documento la pratica non può essere avviata: si tratta di un filtro a monte che incide sulla selezione del candidato.
La seconda novità sono le verifiche a campione sui tirocinanti. I Centri per l’Impiego potranno intervistare direttamente la persona a tirocinio in corso, per accertare il rispetto del progetto formativo, il raggiungimento degli obiettivi e il grado di soddisfazione. L’obiettivo dichiarato è distinguere il tirocinio autentico dalla mera prestazione lavorativa, in linea con la Circolare INL n. 8/2018.
La terza novità è una serie di nuovi adempimenti di monitoraggio a carico del soggetto promotore, che deve seguire e comunicare l’ingresso in Italia del tirocinante e l’avvio effettivo del percorso, con tempi molto stretti.
Chi può partecipare e a quali condizioni
Possono accedere ai tirocini i cittadini non UE maggiorenni residenti fuori dall’Unione Europea, in possesso dell’attestazione di lingua italiana di livello almeno A1. I soggetti promotori sono quelli già individuati dalle Linee guida del 2017, compresi gli enti privati inseriti nell’Elenco unico dei soggetti autorizzati ai servizi per il lavoro in Sicilia.
Resta il divieto assoluto di coincidenza tra soggetto promotore e soggetto ospitante. L’azienda ospitante deve assicurare il tirocinante contro gli infortuni presso l’INAIL e per la responsabilità civile, garantire vitto e alloggio, corrispondere l’indennità di partecipazione e sostenere le spese di un eventuale rientro forzato nel Paese di origine.
Durata e obiettivi formativi
Il tirocinio deve durare almeno tre mesi, salvo motivazioni comprovate valutate caso per caso, e non può superare i dodici mesi comprese le proroghe. L’obiettivo formativo deve fare riferimento a una qualifica del Repertorio delle Qualificazioni della Regione Siciliana, accompagnata dall’acquisizione della terminologia italiana del profilo.
Sono obbligatori due moduli formativi: un’unità di lingua italiana legata al profilo di inserimento e un’unità su salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 81/2008. Il decreto esclude espressamente i tirocini per mansioni elementari, generiche e ripetitive o riconducibili alla sfera privata.
La procedura passo dopo passo
Il soggetto promotore invia via PEC al Centro per l’Impiego la richiesta di visto, insieme alla convenzione e al progetto formativo, entrambi in duplice copia e in regola con il bollo, oltre alla documentazione del tirocinante: passaporto con validità residua di almeno tre mesi oltre la fine del tirocinio, titoli di studio, attestato A1, curriculum o attestati di esperienze pregresse e visura camerale dell’azienda aggiornata agli ultimi sei mesi.
Il Centro per l’Impiego verifica la pratica entro 60 giorni. In caso di documentazione incompleta, le integrazioni vanno fornite entro 30 giorni dalla segnalazione. Il visto, una volta apposto, ha validità di sei mesi. Dopo l’ingresso in Italia i tempi si restringono: entro 8 giorni va richiesto il permesso di soggiorno ed entro 5 giorni lavorativi dall’avvio il promotore deve trasmettere al Centro per l’Impiego i documenti di attivazione. Al termine del percorso, entro 60 giorni, è prevista una relazione finale congiunta con allegato il questionario di valutazione e, su richiesta, l’attestazione delle competenze acquisite.

