Decreto Lavoro 1 maggio 2026
Il Decreto Lavoro 1 maggio 2026 (D.L. 30 aprile 2026, n. 62) è in vigore dal 1° maggio 2026 e dovrà essere convertito in legge entro il 29 giugno. Il provvedimento introduce il principio del salario giusto, rafforza il contrasto ai cosiddetti CCNL pirata, ridisegna gli incentivi contributivi all’occupazione e produce effetti significativi anche sul comparto della formazione professionale e, più in generale, su tutti gli enti e le società che applicano contratti collettivi non coerenti con la propria attività e con il proprio oggetto sociale.
Per restare aggiornati sugli Avvisi bandi news nel mondo del lavoro, seguiteci sul nostro canale telegram.
Cosa prevede il Decreto Lavoro 1 maggio 2026
Il decreto-legge si articola su quattro pilastri: la definizione del salario giusto come Trattamento Economico Complessivo (TEC) di riferimento; il rifinanziamento e la proroga degli esoneri contributivi per circa 964 milioni di euro nel triennio 2026-2028; l’introduzione del codice alfanumerico unico del CCNL negli obblighi informativi e nelle buste paga; il recepimento della Direttiva (UE) 2024/2831 sul lavoro tramite piattaforme digitali. L’impianto normativo si fonda sul richiamo esplicito all’art. 36 della Costituzione, che riconosce al lavoratore il diritto a una retribuzione proporzionata e sufficiente, e si raccorda con l’art. 51 del D.Lgs. 81/2015 (Jobs Act) per l’individuazione dei contratti collettivi di riferimento.
Salario giusto: il Trattamento Economico Complessivo come parametro
Il decreto non introduce un salario minimo legale, ma definisce il salario giusto come trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali “comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”. Il riferimento al TEC, e non al solo minimo orario, è una scelta tecnica di rilievo. Il trattamento complessivo include minimi tabellari, indennità contrattuali, scatti di anzianità, mensilità aggiuntive, welfare contrattuale, contributi alla previdenza complementare e agli enti bilaterali. Ne consegue che il confronto tra contratti diversi non si riduce alla paga oraria, ma investe l’intera architettura economica e contributiva del rapporto di lavoro.
Il contrasto ai CCNL pirata: come funziona davvero
I CCNL pirata sono contratti collettivi sottoscritti da organizzazioni scarsamente rappresentative, con condizioni economiche e normative peggiorative rispetto ai contratti leader. Secondo i dati del CNEL, dei quasi mille contratti collettivi nazionali depositati nell’Archivio nazionale, soltanto circa duecento risultano sottoscritti da soggetti effettivamente rappresentativi e dotati di apposito codice contratto. Il decreto rende l’applicazione, dei cosiddetti CCNL pirata, economicamente svantaggiosa: l’accesso a esoneri contributivi, decontribuzioni e altri benefici è subordinato all’erogazione di un TEC non inferiore a quello del contratto leader del settore. Il datore di lavoro che applica un contratto pirata, dunque, perde gli incentivi e si espone a verifiche ispettive sulla coerenza tra contratto applicato, retribuzione effettiva e benefici richiesti.
Sul piano giurisprudenziale, il quadro è coerente con l’orientamento della Corte di Cassazione che, con le sentenze nn. 27711 e seguenti dell’autunno 2023, ha legittimato il sindacato del giudice di merito sulla congruità della retribuzione anche al di sopra dei minimi contrattuali, qualora questi siano fissati da contratti pirata. Ciò che il giudice può sindacare ex post nel processo, ora l’amministrazione pubblica deve verificare ex ante in sede di concessione dei benefici.
Codice alfanumerico del CCNL e nuovi controlli
Tra le innovazioni operative più rilevanti vi è l’introduzione del codice alfanumerico unico del CCNL applicato, che entra negli obblighi informativi verso il lavoratore e nei prospetti paga. Il codice consente la tracciabilità immediata del contratto e abilita il monitoraggio congiunto del Ministero del Lavoro, dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, dell’INPS e del CNEL.
Il decreto introduce inoltre l’obbligo di indicare il CCNL applicabile e la retribuzione per mansione nelle offerte di lavoro pubblicate, e affida al CNEL la redazione di un Rapporto annuale sulle retribuzioni, destinato a costituire fonte istituzionale di monitoraggio della dinamica retributiva nei diversi comparti.
Contribuzione agli enti bilaterali: un obbligo contrattuale, non una facoltà
In stretta connessione con la nozione di Trattamento Economico Complessivo va richiamata la natura obbligatoria della contribuzione agli enti bilaterali, ove prevista dal CCNL applicato. Il versamento all’ente bilaterale, quale componente strutturale del TEC del contratto leader, costituisce obbligo contrattuale a carico del datore di lavoro e non una mera facoltà. La giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che il datore di lavoro che ometta il versamento all’ente bilaterale è tenuto a erogare direttamente al lavoratore le prestazioni equivalenti, con conseguente riconoscimento, in molti CCNL, di un Elemento Aggiuntivo della Retribuzione (EAR) di importo predeterminato.
Nel settore della formazione professionale, per esempio, il versamento agli enti bilaterali nazionali e regionali, quali EBiNFoP sul piano nazionale e gli enti bilaterali regionali di settore (tra cui EBiRFoP ), assume rilievo ulteriore in ragione delle funzioni di welfare contrattuale, formazione continua, salute e sicurezza e politiche attive che tali enti svolgono. Il mancato versamento espone a una triplice criticità: contestazioni in sede ispettiva per applicazione non genuina del CCNL; obbligo di erogazione diretta delle prestazioni e dell’EAR al lavoratore; potenziale esclusione dai benefici contributivi previsti dal Decreto Lavoro 1 maggio 2026, in quanto il TEC effettivamente corrisposto risulterebbe inferiore al parametro del contratto leader di riferimento.
Incentivi all’occupazione: pacchetto da 964 milioni e condizionalità
Il pacchetto di incentivi previsto dal decreto è ampio e mirato. Sono confermati e prorogati: l’esonero al 100 per cento, fino a 650 euro mensili per ventiquattro mesi, per le assunzioni di lavoratrici svantaggiate; l’esonero per le assunzioni a tempo indeterminato di giovani fino a trentacinque anni; le agevolazioni per le aree ZES del Mezzogiorno; gli incentivi alla trasformazione dei contratti a termine in rapporti a tempo indeterminato.
Una specifica decontribuzione, fino al limite annuo di cinquantamila euro, è riconosciuta alle imprese che adottino politiche di conciliazione vita-lavoro certificate ai sensi della UNI/PdR 192:2026.
Il filo conduttore è la condizionalità: tutti i benefici sono subordinati al rispetto del salario giusto, con conseguente obbligo per il datore di lavoro di verificare preventivamente la coerenza tra CCNL applicato e contratto leader del settore.
Rinnovi contrattuali e lavoro tramite piattaforme digitali
Sul fronte dei rinnovi, alla fine del 2025 risultavano in attesa di rinnovo circa ottanta contratti collettivi nazionali, riferiti a quindici milioni di lavoratori. Il decreto introduce, in caso di mancato rinnovo alla scadenza, un incremento retributivo pari al 30 per cento dell’IPCA con efficacia retroattiva.
Particolare rilievo assume il recepimento della Direttiva (UE) 2024/2831 sul lavoro tramite piattaforma digitale: viene introdotta una presunzione legale di subordinazione in presenza di indici fattuali di direzione e controllo, e sono imposti obblighi di trasparenza algoritmica e supervisione umana sulle decisioni automatizzate concernenti l’assunzione, la prosecuzione, la sospensione o l’estinzione del rapporto.
Enti e società con CCNL non coerenti: il caso della formazione professionale
Una questione di grande attualità riguarda gli enti e le società che applicano CCNL non coerenti con la propria attività e con il proprio oggetto sociale. Si tratta di una prassi diffusa in più settori, ma particolarmente critica nel comparto della formazione professionale, ove non sono rari i casi di enti accreditati e società operanti nell’erogazione di percorsi formativi finanziati con risorse pubbliche che applicano al personale docente e amministrativo contratti del commercio, dei servizi integrati, del multiservizi o del terziario generico, in luogo del CCNL della Formazione Professionale, sottoscritto dalle associazioni datoriali rappresentative del comparto e dalle organizzazioni sindacali di settore.
Le conseguenze sono molteplici. Sul piano contrattuale, il disallineamento tra oggetto sociale, attività svolta e CCNL applicato espone l’ente a contestazioni di non genuinità in sede ispettiva, con riflessi sui versamenti contributivi e sull’applicazione delle tutele specifiche di settore, comprese quelle in materia di salute e sicurezza. Sul piano dell’accreditamento regionale, la coerenza tra CCNL applicato e attività svolta costituisce, in molti sistemi regionali, requisito per il mantenimento dell’accreditamento e per l’accesso ai finanziamenti FSE+, GOL, PNRR e Fondimpresa.
Con il nuovo quadro del salario giusto, tale coerenza diventa ancora più decisiva: l’ente di formazione, o più in generale qualsiasi soggetto datoriale, che applichi un CCNL non rappresentativo del proprio settore di riferimento rischia non soltanto contestazioni amministrative e ispettive, ma anche l’esclusione dai dispositivi di incentivazione e dai canali pubblici di finanziamento.
Profili critici in vista della conversione in legge
Il decreto, pur segnando un avanzamento significativo, presenta alcuni nodi tecnici. La nozione di rappresentatività comparativa rinvia a criteri non integralmente codificati, con possibile contenzioso applicativo, nelle more della piena attuazione del Testo Unico sulla rappresentanza del 2014, sostanzialmente inattuato. La condizionalità degli incentivi non incide direttamente sui rapporti di lavoro non beneficiari di sgravi, lasciando in piedi, sul piano formale, il fenomeno dei CCNL pirata nei segmenti non agevolati. L’anticipo IPCA al 30 per cento potrebbe rivelarsi insufficiente, in contesti di inflazione elevata, a incentivare il rinnovo tempestivo dei contratti.
L’iter di conversione, da concludersi entro il 29 giugno 2026, dovrà presumibilmente affrontare tali questioni, anche in coerenza con gli impegni assunti dall’Italia nell’attuazione della Direttiva (UE) 2022/2041 in materia di salari minimi adeguati nell’Unione europea.
Contrattazione di qualità, controlli e qualità del lavoro
Il Decreto Lavoro 1 maggio 2026 valorizza la contrattazione collettiva qualificata come strumento di attuazione dell’art. 36 della Costituzione e introduce un meccanismo di condizionalità destinato a incidere progressivamente sulle prassi di dumping contrattuale. Per le imprese, e in particolare per gli enti operanti in settori sensibili come la formazione professionale, diventa essenziale verificare la coerenza tra oggetto sociale, attività svolta, CCNL applicato e accesso ai dispositivi pubblici. Il salario giusto, in questa prospettiva, non è soltanto una nozione retributiva, ma un presidio di legalità, di concorrenza leale tra imprese e di qualità complessiva del lavoro.

