Ferie non godute
L’approssimarsi del 30 giugno 2026 ripropone, con cadenza ormai consolidata, una delle scadenze più delicate nella gestione del rapporto di lavoro subordinato.
Entro tale data il datore di lavoro è tenuto a verificare lo stato di fruizione del monte ferie di ciascun dipendente, con specifico riguardo al periodo maturato nell’anno 2024, attivando, in caso di residui, il prelievo contributivo anticipato e adottando le misure organizzative idonee a contenere il rischio sanzionatorio.
Il quadro normativo di riferimento
Il diritto al riposo annuale retribuito affonda le proprie radici nell’art. 36, comma 3, della Costituzione, che ne sancisce l’irrinunciabilità, sottraendolo alla disponibilità delle parti. La fonte primaria di disciplina è oggi rappresentata dal D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, attuativo, in origine, delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE, oggi sostituite e codificate dalla Direttiva 2003/88/CE. L’art. 10 del decreto fissa in quattro settimane il periodo annuale minimo di ferie retribuite. Tale soglia costituisce un minimo inderogabile in pejus, non riducibile né per via individuale né per via collettiva, ma suscettibile di ampliamento da parte della contrattazione.
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I contratti collettivi nazionali di lavoro possono, infatti, prevedere giornate aggiuntive, le cosiddette ferie contrattuali, che, pur godendo della medesima natura giuridica, sono assoggettate a un regime parzialmente differenziato sotto il profilo della monetizzazione e del differimento.
La scansione temporale della fruizione
L’art. 10, comma 1, del D.Lgs. 66/2003 articola la fruizione del periodo minimo legale secondo un duplice termine:
- almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, devono essere godute nel corso dell’anno di maturazione;
- le restanti due settimane devono essere fruite entro i diciotto mesi successivi al termine dell’anno di maturazione.
Ne discende, con riferimento all’attualità, che entro il 30 giugno 2026 dovranno risultare integralmente godute le ferie maturate nell’anno 2024. Le giornate eccedenti la soglia legale delle quattro settimane, ivi comprese quelle previste in via migliorativa dalla contrattazione collettiva, possono invece essere oggetto di differimento o di monetizzazione secondo le pattuizioni applicabili al singolo rapporto.
L’obbligo contributivo anticipato
L’INPS, con la storica circolare n. 15 del 22 gennaio 2002 e con i successivi atti di prassi, ha chiarito che le ferie maturate e non fruite entro il diciottesimo mese successivo all’anno di maturazione devono essere assoggettate a contribuzione previdenziale e assistenziale, ancorché non liquidate al lavoratore. Si tratta di un’anticipazione del prelievo, destinata a essere rettificata nel momento in cui le ferie verranno effettivamente godute o monetizzate, attraverso il meccanismo del recupero contributivo.
Sul piano operativo, le ferie residue al 30 giugno 2026, riferite alla maturazione 2024, devono confluire nella denuncia contributiva UniEmens relativa al periodo di paga di luglio 2026, con versamento dei relativi contributi entro la scadenza ordinaria del 16 del mese successivo, prorogata al primo giorno lavorativo utile qualora cadente in giornata festiva o non lavorativa. Il mancato adempimento espone il datore alle ordinarie sanzioni civili previste in materia previdenziale, ai sensi dell’art. 116 della L. 388/2000, oltre al rischio del recupero contributivo da parte degli enti competenti.
L’estensione ai permessi ex festività e ROL
L’obbligo contributivo anticipato non si esaurisce nelle sole ferie. La medesima INPS, con messaggi e circolari successivi, ha ricondotto al regime descritto anche le quote di permessi retribuiti maturati in luogo delle ex festività soppresse e i permessi per riduzione di orario di lavoro, comunemente denominati ROL, ove previsti dalla contrattazione collettiva. La scadenza temporale per la fruizione di tali istituti, tuttavia, è quella stabilita dal CCNL applicato, che in molti casi fissa termini più brevi rispetto al termine di diciotto mesi previsto per le ferie, imponendo al datore una verifica puntuale del testo contrattuale di riferimento.
Le ferie d’ufficio quale strumento di tutela datoriale
La giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito che la determinazione del momento di fruizione del riposo annuale, pur essendo frutto di un confronto tra datore di lavoro e lavoratore, costituisce in ultima istanza una prerogativa imprenditoriale, riconducibile al potere organizzativo dell’impresa. Ne consegue che, qualora il dipendente si rifiuti, espressamente o per fatti concludenti, di fruire del periodo minimo obbligatorio, il datore di lavoro può, e anzi deve, collocarlo in ferie d’ufficio, dandone comunicazione scritta con congruo preavviso.
Tale facoltà, lungi dal configurare un atto unilaterale arbitrario, rappresenta lo strumento attraverso il quale l’impresa adempie all’obbligo, di matrice eurounitaria, di assicurare l’effettiva fruizione del riposo annuale, evitando di esporsi alle conseguenze sanzionatorie di seguito illustrate.
L’apparato sanzionatorio
L’art. 18-bis, comma 3, del D.Lgs. 66/2003 punisce la mancata garanzia del godimento delle ferie minime con un sistema sanzionatorio progressivo:
- sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 600 euro per ciascun lavoratore e per ciascun anno di violazione;
- da 400 a 1.500 euro qualora la violazione interessi più di cinque lavoratori ovvero si protragga per almeno due anni;
- da 800 a 4.500 euro qualora la violazione coinvolga più di dieci lavoratori ovvero si protragga per almeno quattro anni; in tale ultima ipotesi è espressamente esclusa la facoltà di pagamento in misura ridotta.
L’applicazione cumulativa delle sanzioni per ciascun lavoratore e per ciascun periodo rende particolarmente rilevante l’esposizione economica delle imprese che gestiscono organici di significativa consistenza, soprattutto laddove la mancata fruizione si estenda su più annualità.

