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Fondi paritetici interprofessionali: pubblicate le nuove Linee guida 2026. Cosa cambia davvero per formazione e politiche attive

Scritto da Joseph Zambito

Fondi paritetici interprofessionali: pubblicate le nuove Linee guida

Con il Decreto direttoriale n. 8 del 9 gennaio 2026, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha adottato le nuove Linee guida in materia di attivazione, funzionamento e vigilanza dei fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua, ai sensi dell’articolo 118 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Il provvedimento segna un passaggio rilevante nella governance della formazione continua in Italia, introducendo un quadro regolatorio organico che supera definitivamente l’impostazione parziale delle precedenti disposizioni contenute nella Circolare ANPAL n. 1 del 10 aprile 2018, limitata prevalentemente alla gestione delle risorse finanziarie.

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Un nuovo impianto regolatorio: dalle risorse alla governance

Le nuove Linee guida non si limitano a disciplinare l’utilizzo dei fondi, ma ridefiniscono in modo sistemico il ruolo dei Fondi Paritetici Interprofessionali, riconoscendoli come attori strutturali delle politiche del lavoro, della formazione continua e dell’apprendimento permanente.

L’obiettivo dichiarato è duplice:

  • da un lato rafforzare la qualità, l’efficacia e la trasparenza della formazione finanziata;

  • dall’altro garantire un utilizzo più responsabile e controllabile delle risorse pubbliche derivanti dal contributo obbligatorio dello 0,30% versato dalle imprese.

Il decreto introduce, per la prima volta in modo esplicito, un equilibrio tra autonomia gestionale dei Fondi e funzione pubblica di vigilanza, superando un modello fondato prevalentemente su controlli ex post.

Attivazione e autorizzazione: criteri più stringenti

Uno degli elementi di maggiore novità riguarda le modalità di costituzione e attivazione dei Fondi.
Le Linee guida precisano con chiarezza:

  • i requisiti di maggiore rappresentatività delle parti sociali costituenti;

  • la documentazione obbligatoria da presentare al Ministero;

  • l’obbligo di un piano triennale di fattibilità, fondato su sostenibilità finanziaria e capacità operativa.

L’autorizzazione ministeriale non è più un atto statico, ma diventa condizionata al rispetto nel tempo di precisi standard di funzionamento.

Verifica periodica e standard minimi: fine dell’automatismo

Per la prima volta viene introdotto un sistema strutturato di verifica periodica dell’autorizzazione, basato su:

  • indici quantitativi e qualitativi;

  • soglie minime di funzionamento;

  • monitoraggi annuali e verifiche quinquennali.

In caso di criticità, il Ministero potrà:

  • avviare procedure di adeguamento;

  • sospendere l’autorizzazione;

  • arrivare, nei casi più gravi, alla liquidazione e revoca del Fondo.

Si tratta di un cambio di paradigma: l’esistenza del Fondo non è più garantita per inerzia, ma subordinata alla sua reale capacità di produrre valore per imprese e lavoratori.

Trasparenza, conflitti di interesse e governance interna

Le nuove Linee guida intervengono in modo deciso anche sulla governance interna dei Fondi, introducendo:

  • limiti stringenti alla durata degli incarichi degli organi direttivi;

  • regole chiare su incompatibilità e conflitti di interesse;

  • obblighi di rotazione per le società di revisione;

  • rafforzamento del ruolo del Collegio dei Sindaci, con presidio ministeriale.

Ogni Fondo è inoltre tenuto ad adeguare il proprio Statuto e il Regolamento generale di gestione, rendicontazione e controllo, sottoponendoli all’approvazione del Ministero.

Nuove regole per le risorse e fondo di garanzia obbligatorio

Sul piano finanziario, il decreto introduce un elemento di forte impatto: l’obbligo di istituire un Fondo Economie di Gestione e Rischi (FEGR).

Il FEGR:

  • deve raggiungere almeno il 3% del gettito medio triennale INPS;

  • serve a coprire spese non riconosciute in sede di controllo;

  • comporta l’obbligo di garanzia fideiussoria a tutela dell’amministrazione.

Viene inoltre ribadita la distinzione netta tra:

  • spese di funzionamento, soggette a limiti percentuali decrescenti;

  • risorse destinate ai piani formativi, che devono essere integralmente impiegate.

Integrazione con politiche attive e certificazione delle competenze

Particolarmente rilevante è l’inquadramento dei Fondi all’interno di un ecosistema più ampio di politiche pubbliche.
Le Linee guida valorizzano:

  • il raccordo con le politiche attive del lavoro;

  • la possibilità di interventi in favore di lavoratori in transizione, crisi aziendali e processi di riqualificazione;

  • l’integrazione con i servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze, in coerenza con il DM 115/2024.

I Fondi non sono più solo strumenti di finanziamento, ma infrastrutture operative del sistema lavoro.

Sistema informativo integrato e vigilanza continua

Altro pilastro del nuovo impianto è l’istituzione di un sistema informativo integrato di monitoraggio e vigilanza, che consentirà:

  • tracciabilità dei flussi finanziari;

  • controllo delle attività formative;

  • interoperabilità con INPS, INAPP e Registro Nazionale degli Aiuti di Stato.

La vigilanza diventa così strutturale, preventiva e basata sui dati, superando l’approccio meramente documentale.

Una riforma che cambia il ruolo dei Fondi

Le nuove Linee guida del 9 gennaio 2026 rappresentano, a tutti gli effetti, una riforma silenziosa ma profonda del sistema dei Fondi Paritetici Interprofessionali.

Il messaggio è chiaro:
più responsabilità, più trasparenza, più qualità, ma anche maggiore integrazione con le strategie nazionali su lavoro, competenze e competitività.

Per Fondi, imprese ed enti attuatori si apre ora una fase di adeguamento operativo e strategico, che richiederà competenze tecniche, capacità organizzativa e una visione coerente con il nuovo quadro regolatorio.

Di seguito i relativi allegati:

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Joseph Zambito

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