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Obbligo di versamento alla bilateralità: cosa prevede la legge e quali sanzioni per il datore di lavoro

Scritto da Joseph Zambito
Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro 

Il sistema della bilateralità rappresenta un pilastro fondamentale del modello di relazioni imprendioriali in particolare nell’ambito dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL). Si tratta di un insieme di organismi paritetici istituiti dalle parti sociali (organizzazioni sindacali dei lavoratori e associazioni datoriali) per gestire una serie di servizi e tutele integrative nei confronti dei lavoratori e delle imprese, tra cui: formazione professionale, sicurezza sul lavoro, previdenza integrativa, assistenza sanitaria, gestione degli ammortizzatori sociali e conciliazione.

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Tuttavia, nonostante l’importanza e la rilevanza giuridica del sistema, molti datori di lavoro trascurano l’obbligo di aderire e versare i contributi previsti, esponendosi a significative conseguenze economiche e giuridiche. In questo articolo analizziamo il quadro normativo, le implicazioni in caso di inadempimento e le recenti pronunce giurisprudenziali.

Cosa si intende per obbligo di bilateralità?

L’obbligo di versamento alla bilateralità è previsto dai CCNL sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, e si traduce nel conferimento da parte del datore di lavoro di un contributo economico a favore dell’ente bilaterale di riferimento. Tale obbligo nasce dal contratto collettivo e trova fondamento anche nei principi di buona fede e correttezza nei rapporti contrattuali (art. 1175 e 1375 c.c.).

In molti casi, l’adesione al sistema della bilateralità è condizione necessaria per accedere a determinati benefici, come:

  • riduzioni contributive;

  • utilizzo di specifici strumenti di welfare (sanità integrativa, previdenza complementare);

  • legittima applicazione di deroghe previste dai CCNL in materia di orario, apprendistato, contratti a termine, ecc.

Focus sul CCNL Formazione Professionale

In particolare, nel settore della Formazione Professionale, l’obbligo di adesione alla bilateralità è chiaramente disciplinato dal CCNL di comparto, sottoscritto dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative. Il contratto prevede esplicitamente il versamento dei contributi agli enti bilaterali regionali e/o nazionali, in funzione della localizzazione delle attività formative.In Regione Siciliana, l’obbligo è rafforzato anche dal Contratto Collettivo Regionale della Formazione Professionale, che ha recepito integralmente il sistema della bilateralità, prevedendo la contribuzione obbligatoria all’Ente Bilaterale Regionale (es. EBiRFoP Sicilia), quale strumento per la gestione trasparente del reclutamento, delle tutele integrative e dei processi di qualificazione del personale.Il mancato versamento comporta, oltre alle sanzioni generali, anche l’esclusione dagli elenchi di conformità e l’impossibilità per gli enti formativi di essere considerati pienamente accreditati o in regola per la partecipazione ad avvisi e bandi pubblici.

Inadempimento: cosa succede se il datore di lavoro non versa?

L’omesso versamento comporta una serie di conseguenze gravi, sia sul piano contrattuale che su quello giuslavoristico e previdenziale:

1. Obbligo di erogazione di prestazioni sostitutive

Se il datore di lavoro non versa il contributo al sistema bilaterale, è tenuto a riconoscere al lavoratore un trattamento economico equivalente o sostitutivo, previsto dallo stesso CCNL. Ad esempio, in alcuni contratti collettivi, il datore inadempiente deve erogare una specifica indennità in busta paga, in sostituzione delle prestazioni assicurate dalla bilateralità.

2. Mancata applicazione del CCNL

Secondo diverse sentenze (es. Cass. civ., Sez. Lav., n. 11307/2013), l’inosservanza dell’obbligo di versamento può escludere la possibilità per l’azienda di applicare in modo legittimo le disposizioni del CCNL, con il rischio di vertenze da parte dei lavoratori e contestazioni ispettive.

3. Sanzioni ispettive e contributive

Durante le ispezioni dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), l’assenza di iscrizione e versamento agli enti bilaterali può determinare:

  • la non applicazione delle agevolazioni contributive o normative;

  • la riqualificazione dei rapporti di lavoro (ad esempio nei casi di apprendistato o somministrazione);

  • l’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa in materia di lavoro e previdenza, comprese le somme aggiuntive per evasione contributiva.

Rilevanza nei rapporti di lavoro e nella contrattazione

L’obbligo alla bilateralità rappresenta una clausola essenziale dei contratti collettivi, e come tale è parte integrante della disciplina del rapporto di lavoro subordinato. Questo implica che, anche in assenza di esplicita adesione da parte del datore di lavoro, il mancato versamento può essere contestato dal lavoratore in sede giudiziale, richiedendo:

  • il pagamento diretto delle somme equivalenti;

  • il risarcimento del danno per mancato accesso ai servizi previsti (es. sanità integrativa, formazione, etc.).

Giurisprudenza rilevante
  • Cassazione n. 20243/2014: il datore che non aderisce alla bilateralità prevista dal CCNL deve corrispondere al dipendente un importo sostitutivo, salvo che dimostri di aver garantito prestazioni equivalenti.

  • Cass. civ., sez. lav., n. 20817/2015: confermata la rilevanza dell’obbligo di adesione agli enti bilaterali quale parte integrante del contratto collettivo.

  • INL Nota n. 5828/2019: la mancata adesione alla bilateralità può comportare l’esclusione del trattamento normativo agevolato previsto dal CCNL (es. sull’apprendistato).

Obbligo di coerenza tra attività esercitata e contratto collettivo applicato

Ai fini della corretta gestione del rapporto di lavoro e del rispetto degli obblighi contrattuali, è essenziale che il datore di lavoro applichi il Contratto Collettivo Nazionale (CCNL) effettivamente corrispondente all’attività economica svolta, in coerenza con:

  • il codice ATECO attribuito all’impresa in sede di iscrizione alla Camera di Commercio o all’INPS;

  • la classificazione contributiva comunicata all’INPS ai sensi del D.M. 12 dicembre 2000.

L’applicazione di un contratto collettivo diverso, appartenente a un settore merceologico non attinente, rappresenta una violazione sostanziale che può comportare:

  • la riqualificazione del rapporto di lavoro da parte degli organi ispettivi, con applicazione d’ufficio del CCNL corretto;

  • l’obbligo di versamento delle differenze retributive e contributive a favore dei lavoratori;

  • l’esclusione da finanziamenti pubblici, bandi o accreditamenti, nei casi in cui sia richiesto il rispetto del contratto collettivo “leader” di settore.

💼 A titolo esemplificativo, un ente accreditato per la formazione professionale, con codice ATECO 85.59.20, deve applicare il CCNL Formazione Professionale stipulato dalle associazioni comparativamente più rappresentative del settore, e non contratti di altri comparti (come commercio, terziario o enti religiosi), che non riflettono l’effettiva natura dell’attività svolta.

L’inosservanza di tale principio non solo espone l’impresa a sanzioni amministrative e contenziosi legali, ma può compromettere la legittimità dell’intero assetto contrattuale e l’accesso alle misure di sostegno previste a livello nazionale o regionale.

Obbligo contrattuale con rilevanza giuridica piena

Il versamento alla bilateralità non è un onere facoltativo, ma un obbligo contrattuale con rilevanza giuridica piena. I datori di lavoro sono tenuti ad adempiere a tale obbligo in conformità al CCNL applicato, anche per evitare ricadute economiche e sanzionatorie.

Aderire al sistema bilaterale significa rispettare il contratto collettivo, garantire diritti ai lavoratori e tutelare l’impresa stessa. È pertanto raccomandabile che ogni datore di lavoro verifichi l’adesione agli enti bilaterali di riferimento e assicuri il corretto versamento delle relative contribuzioni.

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Joseph Zambito

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