Approvati i decreti ministeriali che istituiscono due canali formativi per ottenere la specializzazione sul sostegno: uno per i docenti con servizio in Italia, l’altro per chi ha svolto il percorso all’estero. Ecco requisiti, modalità, costi e validità dei titoli.
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Con due distinti decreti approvati lo scorso aprile, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha formalizzato l’avvio dei nuovi percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, in attuazione del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito dalla legge 29 luglio 2024, n. 106.
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I percorsi, da completare entro il 31 dicembre 2025, sono articolati in due canali formativi:
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Il TFA straordinario nazionale rivolto ai docenti con almeno tre anni di servizio su sostegno in Italia.
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Il TFA estero pensato per chi ha conseguito la specializzazione all’estero e ha un riconoscimento pendente.
Entrambi i percorsi potranno essere svolti attraverso l’INDIRE o le Università, che possono operare anche in convenzione tra loro.
Due percorsi distinti, una finalità comune
Le due linee di intervento, pur diverse per requisiti di accesso, condividono l’obiettivo di potenziare la dotazione di docenti specializzati a fronte di una cronica carenza strutturale nelle scuole italiane.
Il TFA straordinario, previsto dall’art. 6 del decreto-legge, è destinato a chi ha svolto almeno tre anni scolastici su posto di sostegno (anche non consecutivi) negli ultimi cinque anni. Il tirocinio è considerato assolto con il servizio prestato.
Il TFA estero, previsto dall’art. 7, consente l’accesso ai docenti formatisi all’estero (principalmente nell’UE) che rinuncino alla procedura di riconoscimento attualmente pendente, a condizione che il percorso abbia previsto almeno 1500 ore o 60 CFU.
Come si articolano i percorsi formativi
Entrambi i percorsi di specializzazione – quello straordinario nazionale e quello destinato ai docenti con formazione conseguita all’estero – si sviluppano secondo una struttura didattica comune, articolata in insegnamenti teorici, attività di laboratorio, esami in presenza e, ove richiesto, attività di tirocinio diretto.
Le lezioni si svolgono prevalentemente in modalità telematica sincrona, con una percentuale massima del 10% in modalità asincrona limitata agli insegnamenti teorici. I laboratori didattici sono erogati esclusivamente in sincrono, mentre il tirocinio si effettua in presenza presso istituzioni scolastiche e riguarda unicamente i corsisti che non hanno già maturato servizio in Italia (in particolare nel caso del TFA estero).
La durata minima dei percorsi è fissata in quattro mesi.
Quanto ai crediti formativi da conseguire, si distingue:
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TFA straordinario nazionale: 40 Crediti Formativi Universitari (CFU) o European Credit Transfer System (ECTS), in base all’ente erogatore (Università o INDIRE).
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TFA estero: 36 o 48 CFU/ECTS, a seconda che il docente abbia o meno maturato almeno un anno di servizio su posto di sostegno in Italia.
Costi e tipologia di titolo rilasciato
Per il TFA straordinario, il costo massimo di iscrizione è fissato in 1.300 euro.
Al termine del percorso:
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Le Università rilasciano un titolo di specializzazione universitario valido ai fini dell’insegnamento su posto di sostegno.
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L’INDIRE, invece, rilascia un titolo di specializzazione non universitario, utilizzabile esclusivamente all’interno del sistema educativo nazionale.
Per il TFA estero, il costo varia in funzione dei crediti da conseguire:
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1.500 euro per i percorsi che prevedono 48 CFU.
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900 euro per i percorsi che prevedono 36 CFU (per chi ha già maturato un anno di servizio su sostegno in Italia).
Anche in questo caso, si applica la medesima distinzione tra il titolo universitario rilasciato dalle Università e il titolo non universitario rilasciato dall’INDIRE.
Le fasi di iscrizione
Per il TFA straordinario, la domanda va presentata a INDIRE o a una delle Università accreditate. In caso di domande superiori ai posti disponibili, sarà stilata una graduatoria dando priorità all’anzianità di servizio.
Per il TFA estero, l’iscrizione è subordinata alla rinuncia formale al riconoscimento precedentemente richiesto, da effettuare tramite piattaforma ministeriale o PEC. Anche in questo caso la domanda può essere presentata a INDIRE o alle Università.
Una risposta concreta a una crisi strutturale
La decisione del Ministero, condivisa con i Ministeri dell’Università e della Disabilità, nasce dalla consapevolezza dell’urgenza di formare nuovi docenti specializzati, rafforzando l’inclusione scolastica e garantendo continuità educativa agli studenti con disabilità.
L’INDIRE assume un ruolo centrale, non solo per la sua funzione storica di supporto alla formazione docenti, ma anche come erogatore diretto di percorsi alternativi all’università, in via transitoria.
TFA 2025
I nuovi TFA 2025 rappresentano una misura straordinaria ma necessaria, in grado di fornire al sistema scolastico una risposta pragmatica a una delle sue sfide più complesse. Chi è interessato è invitato a monitorare il sito del Ministero dell’Istruzione e del Merito, dell’INDIRE e delle principali Università per la pubblicazione degli avvisi di attivazione e iscrizione ai corsi.
Per approfondimenti normativi:
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Decreto attuativo art. 6 – TFA straordinario INDIRE e Università (aprile 2025)
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Decreto attuativo art. 7 – TFA estero con rinuncia al riconoscimento (aprile 2025)